LEGGE REGIONALE N. 3 DEL
23-02-1998
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Indice:
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IL CONSIGLIO
PROVINCIALE |
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ARTICOLO 14
Cessazione dell'efficacia di disposizioni di legge riguardanti la realizzazione di opere comunali 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, relativamente alle opere e agli investimenti effettuati dai comuni e dai loro consorzi, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni: a) legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione); b) legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 (Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali); c) legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46 (Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche); d) titolo III della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia); e) terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37 (Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonchè in favore del museo provinciale d'arte); f) capo I della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale); g) legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica); h) legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino); i) articolo 7 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 (Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali); l) articolo 6 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive); m) capo IV della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento); n) articolo 32 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 (Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe per l'ingresso al museo provinciale d'arte, alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, in materia di attività culturali, alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32, sul museo d'arte moderna e contemporanea e sul museo provinciale d'arte e alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, in materia di servizi e personale della Provincia autonoma di Trento); o) lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonchè modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22), articolo come sostituito dall'articolo 40 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4. 2. Le disposizioni di legge richiamate al comma 1 continuano ad applicarsi alle opere e agli investimenti rientranti nei programmi e piani approvati dalla Giunta provinciale prima del 31 dicembre 1998. Nota all'articolo 14 - La legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, concernente "Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche in regione", è stata pubblicata sul B.U. 5 novembre 1968, n. 47 ed è stata modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44 (B.U. 6 dicembre 1988, n. 55). - La legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, concernente "Autorizzazioni di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali", è stata pubblicata sul B.U. 4 febbraio 1975, n. 8 ed è stata da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (B.U. 13 settembre 1996, n. 41 - straord). - La legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, concernente "Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche", è stata pubblicata sul B.U. 2 settembre 1975, n. 42 ed è stata modificata da ultimo dalla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29 (B.U. 21 dicembre 1982, n. 58). - La legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente "Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia", è stata pubblicata sul B.U. 14 marzo 1978, n. 13 ed è stata da ultimo modificata dalla legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 8 (B.U. 13 settembre 1996, n. 41 - straord.). Il titolo III della precitata L.P. n. 13/1978 ha per oggetto "Interventi della Provincia". - La legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37, concernente "Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonchè in favore del museo provinciale d'arte", è stata pubblicata sul B.U. 12 settembre 1978, n. 44 ed è stata da ultimo modificata dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (B.U. 10 settembre 1991, n. 39 - suppl. ord. n. 1). - L'articolo 1 della sopracitata L.P. n. 37/1978 dispone: "Art. 1 1. Per i fini di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.550.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978. 2. Il nuovo programma di interventi per acquedotti e fognature sarà formulato in base alle domande già presentate e alla documentazione acquisita in applicazione della legge stessa, tenendo conto, dopo le necessità più urgenti, dell'opportunità del completamento definitivo delle opere già ammesse nel programma triennale 1975/1977. 3. Eventuali nuove domande potranno essere accolte solo in relazione a particolari esigenze di salvaguardia della salute pubblica, insorte dopo la scadenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4 della citata legge." - La legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale" è stata pubblicata sul B.U. 4 gennaio 1983, n. 1 ed è stata modificata da ultimo dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (B.U. 25 luglio 1995, n. 34). - La legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 concernente "Interventi a favore dell'edilizia scolastica" è stata pubblicata sul B.U. 11 novembre 1986, n. 50 ed è stata da ultimo modificata dalla legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 (B.U. 15 luglio 1997, n. 31 - suppl. ord. n. 2). - La legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, concernente "Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino", è stata pubblicata sul B.U. 4 agosto 1987, n. 35 ed è stata da ultimo modificata dalla legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 (B.U. 15 luglio 1997, n. 31 - suppl. n. 2). - La legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 concernente "Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali" è stata pubblicata sul B.U. 6 dicembre 1988, n. 55. - La legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, concernente "Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive", è stata pubblicata sul B.U. 24 luglio 1990, n. 34 ed è stata da ultimo modificata dalla legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 (B.U. 15 luglio 1997, n. 31 - suppl. n. 2). L'articolo 7 della sopracitata L.P. n. 21/1990 concerne "Interventi a favore dei comuni". - La legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, concernente "Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento", è stata pubblicata sul B.U. 15 gennaio 1991, n. 3 ed è stata da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (B.U. 13 settembre 1996, n. 41 - straord.). - La legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 concernente "Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe per l'ingresso al museo provinciale d'arte, alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 in materia di attività culturali, alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 sul museo d'arte moderna e contemporanea e sul museo provinciale d'arte e alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di servizi e personale della Provincia autonoma di Trento" è stata pubblicata sul B.U. 25 febbraio 1992, n. 9. L'articolo 32 della predetta L.P. n. 21/1992 concerne "Contributi della Provincia". - La legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 concernente "Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonchè modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22" è stata pubblicata sul B.U. 26 gennaio 1993, n. 4 - avviso di rettifica in B.U. 9 marzo 1993, n. 11, ed è stata modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (B.U. 13 settembre 1994, n. 41 - suppl. ord. n. 1).
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ARTICOLO 39 Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento) 1. All'articolo 18 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 il comma 2 bis, come introdotto dall'articolo 52 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è sostituito dal seguente: "2 bis. Il rinnovo dei mezzi di trasporto urbani è effettuato acquisendo mezzi in grado di essere utilizzati anche da persone disabili, nella quantità determinata in sede di approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 7 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)." Nota all'articolo 39 - La legge provinciale 7 giugno 1991, n. 1 (B.U. 15 gennaio 1991, n. 3) concernente "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento" è stata modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (B.U. 13 settembre 1996, n. 41 - straord). - L'articolo 18 della precitata L.P. n. 1/1991, come modificato dall'articolo 52 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (B.U. 13 settembre 1996, n. 41 - straord.) e dall'articolo 39 della presente legge, dispone: "Art. 18 Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico 1. La Provincia promuove l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico onde consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti portatori di minorazione. 2. L'adeguamento viene perseguito tramite l'adattamento dei mezzi di trasporto e delle strutture connesse, tramite il rinnovo del materiale rotabile, nonchè attraverso l'adozione di nuove modalità organizzative del servizio stesso. 2 bis. Il rinnovo dei mezzi di trasporto urbani è effettuato acquisendo mezzi in grado di essere utilizzati anche da persone disabili, nella quantità determinata in sede di approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 7 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento). 3. I programmi di investimento dei servizi di trasporto vengono redatti tenuto conto delle proposte formulate dall'ufficio di cui all'articolo 2."
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