LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 23-02-1998
PROVINCIA DI TRENTO

Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per
l'anno 1998

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59  

Allegato 1:
Allegato  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 10 del 1998 Articolo 21

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 3 del 1999 Articolo 2

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 14

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 2000 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 2001 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 11 del 2001 Articolo 1

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 4 del 2002 Articolo 12

         Cessazione dell'efficacia di disposizioni di legge
           riguardanti la realizzazione di opere comunali
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, relativamente alle opere e agli
investimenti effettuati dai comuni e dai loro  consorzi,  cessano  di
applicarsi le seguenti disposizioni:
a)   legge  regionale  5  novembre  1968,  n.  40  (Nuove  norme  per
l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione);
b) legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 (Autorizzazione di  spesa
integrativa  per  l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici
di leggi statali, regionali e provinciali);
c) legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46 (Interventi straordinari
per l'esecuzione di opere pubbliche);
d) titolo III della legge provinciale 13 marzo 1978, n.  13  (Criteri
generali  per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili
nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia);
e) terzo comma dell'articolo 1 della legge  provinciale  4  settembre
1978,  n.  37  (Interventi  per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche e
l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonchè   in  favore
del museo provinciale d'arte);
f)  capo  I  della  legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per
l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale);
g) legge provinciale 4 novembre 1986,  n.  29  (Interventi  a  favore
dell'edilizia scolastica);
h) legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo
delle attività  culturali nel Trentino);
i)  articolo  7  della  legge  provinciale  25  novembre  1988, n. 49
(Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali);
l)  articolo  6  della  legge  provinciale  16  luglio  1990,  n.  21
(Interventi   per   lo  sviluppo  e  la  promozione  delle  attività 
sportive);
m) capo IV della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione
delle barriere architettoniche in provincia di Trento);
n) articolo 32 della  legge  provinciale  14  febbraio  1992,  n.  11
(Disposizioni  in  materia  di  archivi  e  istituzione dell'archivio
provinciale. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55
in materia di tutela del patrimonio storico,  artistico  e  popolare,
all'articolo  7  della  legge  provinciale  25 febbraio 1985, n. 3 in
materia di tariffe per l'ingresso al museo provinciale  d'arte,  alla
legge  provinciale  30  luglio  1987,  n. 12, in materia di attività 
culturali, alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32, sul  museo
d'arte  moderna e contemporanea e sul museo provinciale d'arte e alla
legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12,  in  materia  di  servizi  e
personale della Provincia autonoma di Trento);
o)  lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 15
gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti  storici
e  interventi finanziari nonchè  modificazioni alla legge provinciale
5 settembre 1991, n. 22), articolo come sostituito  dall'articolo  40
della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.
2.  Le  disposizioni  di  legge  richiamate  al comma 1 continuano ad
applicarsi alle opere e agli investimenti rientranti nei programmi  e
piani approvati dalla Giunta provinciale prima del 31 dicembre 1998.

 
Note:

          Nota all'articolo 14
          -  La  legge  regionale 5 novembre 1968, n. 40, concernente
          "Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere
          pubbliche in regione",  è   stata  pubblicata  sul  B.U.  5
          novembre  1968,  n.  47  ed è  stata modificata dalla legge
          provinciale 25 novembre 1988, n.  44 (B.U. 6 dicembre 1988,
          n. 55).
          - La legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16,  concernente
          "Autorizzazioni  di  spesa  integrativa per l'esecuzione di
          opere pubbliche  ammesse  ai  benefici  di  leggi  statali,
          regionali  e  provinciali",  è  stata pubblicata sul B.U. 4
          febbraio 1975, n. 8 ed è  stata da ultimo modificata  dalla
          legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (B.U. 13 settembre
          1996, n. 41 - straord).
          - La legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, concernente
          "Interventi   straordinari   per   l'esecuzione   di  opere
          pubbliche", è  stata pubblicata sul B.U. 2 settembre  1975,
          n.  42  ed  è   stata  modificata  da  ultimo  dalla  legge
          provinciale 20 dicembre 1982, n.    29  (B.U.  21  dicembre
          1982, n. 58).
          -  La  legge  provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente
          "Criteri generali per la costruzione,  la  gestione  ed  il
          controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con
          interventi  della  Provincia", è  stata pubblicata sul B.U.
          14 marzo 1978, n. 13 ed è  stata da ultimo modificata dalla
          legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 8 (B.U. 13  settembre
          1996, n. 41 - straord.).
           Il  titolo  III  della  precitata  L.P.  n. 13/1978 ha per
          oggetto "Interventi della Provincia".
          - La legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37, concernente
          "Interventi  per  l'esecuzione   di   opere   pubbliche   e
          l'acquisizione  di  aree da adibire a parco urbano, nonchè 
          in  favore  del  museo  provinciale   d'arte",   è    stata
          pubblicata sul B.U. 12 settembre 1978, n. 44 ed è  stata da
          ultimo modificata dalla legge provinciale 5 settembre 1991,
          n. 22 (B.U. 10 settembre 1991, n. 39 - suppl. ord.  n. 1).
          - L'articolo 1 della sopracitata L.P. n. 37/1978 dispone:
                                    "Art. 1
          1.  Per  i  fini  di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge
          provinciale 1 settembre 1975,  n.  46,  è   autorizzato  lo
          stanziamento di lire 15.550.000.000 a carico dell'esercizio
          finanziario 1978.
          2.  Il  nuovo  programma  di  interventi  per  acquedotti e
          fognature  sarà   formulato  in  base  alle  domande   già 
          presentate  e alla documentazione acquisita in applicazione
          della legge stessa, tenendo conto, dopo le necessità   più 
          urgenti,  dell'opportunità   del  completamento  definitivo
          delle opere già  ammesse nel programma triennale 1975/1977.
          3. Eventuali nuove domande potranno essere accolte solo  in
          relazione  a  particolari  esigenze  di  salvaguardia della
          salute pubblica,  insorte  dopo  la  scadenza  dei  termini
          previsti dagli articoli 2 e 4 della citata legge."
          -  La  legge  provinciale  3 gennaio 1983, n. 2 concernente
          "Norme per l'esecuzione di  lavori  pubblici  di  interesse
          provinciale"  è   stata pubblicata sul B.U. 4 gennaio 1983,
          n.  1  ed  è   stata  modificata  da  ultimo  dalla   legge
          provinciale  13  luglio 1995, n. 7 (B.U. 25 luglio 1995, n.
          34).
          - La legge provinciale 4 novembre 1986, n.  29  concernente
          "Interventi  a  favore  dell'edilizia  scolastica" è  stata
          pubblicata sul B.U. 11 novembre 1986, n. 50 ed è  stata  da
          ultimo modificata dalla legge provinciale 7 luglio 1997, n.
          10 (B.U. 15 luglio 1997, n. 31 - suppl. ord. n. 2).
          -  La  legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, concernente
          "Programmazione e sviluppo delle  attività   culturali  nel
          Trentino",  è   stata pubblicata sul B.U. 4 agosto 1987, n.
          35 ed è  stata da ultimo modificata dalla legge provinciale
          7 luglio 1997, n. 10 (B.U. 15 luglio 1997, n. 31  -  suppl.
          n. 2).
          -  La legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 concernente
          "Disciplina dei  percorsi  ciclabili  e  ciclopedonali"  è 
          stata pubblicata sul B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.
          -  La  legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, concernente
          "Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività 
          sportive", è  stata pubblicata sul B.U. 24 luglio 1990,  n.
          34 ed è  stata da ultimo modificata dalla legge provinciale
          7  luglio  1997, n. 10 (B.U. 15 luglio 1997, n. 31 - suppl.
          n. 2).
           L'articolo 7 della sopracitata L.P.  n.  21/1990  concerne
          "Interventi a favore dei comuni".
          -  La  legge  provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, concernente
          "Eliminazione delle barriere architettoniche  in  Provincia
          di  Trento",  è  stata pubblicata sul B.U. 15 gennaio 1991,
          n.  3  ed  è   stata  da  ultimo  modificata  dalla   legge
          provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (B.U. 13 settembre 1996,
          n. 41 - straord.).
          -  La legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 concernente
          "Disposizioni  in  materia   di   archivi   e   istituzione
          dell'archivio provinciale. Modifiche alla legge provinciale
          27 dicembre 1975, n. 55 in materia di tutela del patrimonio
          storico,  artistico  e popolare, all'articolo 7 della legge
          provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in  materia  di  tariffe
          per  l'ingresso  al  museo  provinciale  d'arte, alla legge
          provinciale 30 luglio 1987, n. 12 in materia  di  attività 
          culturali,  alla  legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32
          sul museo  d'arte  moderna  e  contemporanea  e  sul  museo
          provinciale d'arte e alla legge provinciale 29 aprile 1983,
          n.  12  in  materia  di servizi e personale della Provincia
          autonoma  di  Trento"  è   stata  pubblicata  sul  B.U.  25
          febbraio 1992, n. 9.
           L'articolo  32  della  predetta  L.P.  n. 21/1992 concerne
          "Contributi della Provincia".
          - La legge provinciale 15 gennaio 1993,  n.  1  concernente
          "Norme   per  il  recupero  degli  insediamenti  storici  e
          interventi  finanziari  nonchè   modificazioni  alla  legge
          provinciale  5  settembre 1991, n.  22" è  stata pubblicata
          sul B.U. 26 gennaio 1993, n. 4 -  avviso  di  rettifica  in
          B.U.  9  marzo  1993,  n.  11, ed è  stata modificata dalla
          legge  provinciale  12  settembre  1994,  n.  4  (B.U.   13
          settembre 1994, n. 41 - suppl. ord. n. 1).


 

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTINO-ALTO ADIGE Numero 40 del 1968

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 16 del 1975

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 46 del 1975

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1978 Articolo 20

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1978 Articolo 20

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1978 Articolo 21

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1978 Articolo 22

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1978 Articolo 23

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1978 Articolo 24

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1978 Articolo 25

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1978 Articolo 26

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1978 Articolo 27

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 13 del 1978 Articolo 28

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 2 del 1983 Articolo 1

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 2 del 1983 Articolo 1

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 2 del 1983 Articolo 2

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 2 del 1983 Articolo 3

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 2 del 1983 Articolo 4

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 29 del 1986

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 12 del 1987

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 49 del 1988 Articolo 7

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 21 del 1990 Articolo 6

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 15

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 15

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 11 del 1992 Articolo 32

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 37 del 1978 Articolo 1

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1993 Articolo 6

top

ARTICOLO 39

        Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1
            (Eliminazione delle barriere architettoniche
                       in provincia di Trento)
1. All'articolo 18 della legge provinciale 7 gennaio 1991,  n.  1  il
comma 2 bis, come introdotto dall'articolo 52 della legge provinciale
9 settembre 1996, n. 8, è  sostituito dal seguente:
"2  bis.  Il  rinnovo  dei  mezzi  di  trasporto urbani è  effettuato
acquisendo mezzi in grado  di  essere  utilizzati  anche  da  persone
disabili,  nella  quantità  determinata in sede di approvazione degli
accordi di programma di cui all'articolo 7 della legge provinciale  9
luglio  1993,  n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in
provincia di Trento)."

 
Note:

          Nota all'articolo 39
          - La legge provinciale 7 giugno 1991, n. 1 (B.U. 15 gennaio
          1991,  n.  3)  concernente  "Eliminazione  delle   barriere
          architettoniche in provincia di Trento" è  stata modificata
          dalla  legge  provinciale  9  settembre 1996, n. 8 (B.U. 13
          settembre 1996, n. 41 - straord).
          - L'articolo  18  della  precitata  L.P.  n.  1/1991,  come
          modificato  dall'articolo  52  della  legge  provinciale  9
          settembre 1996, n. 8 (B.U.  13  settembre  1996,  n.  41  -
          straord.) e dall'articolo 39 della presente legge, dispone:
                                   "Art. 18
                Accessibilità  ai servizi di trasporto pubblico
          1.  La  Provincia  promuove  l'adeguamento  dei  servizi di
          trasporto pubblico onde consentirne l'utilizzo da parte dei
          soggetti portatori di minorazione.
          2. L'adeguamento viene perseguito tramite l'adattamento dei
          mezzi di trasporto e delle strutture connesse,  tramite  il
          rinnovo   del   materiale   rotabile,   nonchè   attraverso
          l'adozione di nuove modalità   organizzative  del  servizio
          stesso.
          2  bis.  Il  rinnovo  dei  mezzi  di  trasporto  urbani  è 
          effettuato acquisendo mezzi in grado di  essere  utilizzati
          anche  da  persone disabili, nella quantità  determinata in
          sede di approvazione degli  accordi  di  programma  di  cui
          all'articolo 7 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16
          (Disciplina  dei servizi pubblici di trasporto in provincia
          di Trento).
          3. I programmi di investimento  dei  servizi  di  trasporto
          vengono  redatti  tenuto  conto  delle  proposte  formulate
          dall'ufficio di cui all'articolo 2."


 

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 18

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 16 del 1993 Articolo 7

Indice Prov. di Trento